Area di competenza
L'Agenzia ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale e svolge i compiti e le funzioni per essa previsti dalla direttiva 2004/49/CE. Si tratta, sostanzialmente, dei compiti:
- normativi
- autorizzativi
- di controllo
richiamati all'articolo 6 del decreto legislativo n. 162/2007.
Per le infrastrutture ferroviarie transfrontaliere le competenze in materia di sicurezza ferroviaria possono essere affidate, a seguito di apposite convenzioni internazionali, all'Agenzia, all'organismo per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo interessato o ad apposito organismo binazionale cui l'Agenzia stessa può partecipare.
Restano ferme, inoltre, le norme vigenti e le conseguenti competenze attribuite agli altri Organi dello Stato nelle rispettive materie di competenza inerenti la sicurezza, con particolare riferimento al Ministero dell'interno in materia di prevenzione incendi e soccorso tecnico urgente, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di sicurezza sul lavoro, al Ministero delle infrastrutture in materia di opere civili nelle fasi realizzative delle stesse.
L'Agenzia, infine, non ha competenza su metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia, sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario adibite unicamente a servizi passeggeri locali e sulle infrastrutture private utilizzate esclusivamente dal proprietario per le sue operazioni di trasporto di merci, mentre sulle reti regionali l'applicazione del decreto decreto legislativo n. 162/2007 è posticipata di tre anni, per permettere l'unificazione degli standard, dei regolamenti e delle procedure di sicurezza.



