Autorizzazioni di sicurezza
Per poter gestire e far funzionare un'infrastruttura ferroviaria, il gestore dell'infrastruttura deve ottenere l'autorizzazione di sicurezza dall'Agenzia. L'Autorizzazione di sicurezza può contenere limitazioni e/o prescrizioni per parti limitate dell'infrastruttura.
Il decreto legislativo n. 162/2007 prevede che l'autorizzazione di sicurezza scada ogni cinque anni e possa essere rinnovata su richiesta del gestore. L’autorizzazione, inoltre, può essere aggiornata parzialmente o integralmente ogniqualvolta vengano apportate modifiche sostanziali all'infrastruttura, al segnalamento o alla fornitura di energia, ovvero ai principi che ne disciplinano il funzionamento e la manutenzione.
L'Agenzia può prescrivere la revisione dell'autorizzazione di sicurezza in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza e può revocare l'autorizzazione rilasciata se ritiene che il gestore che ne è titolare non soddisfi più le pertinenti condizioni.
In attesa del rilascio dell'autorizzazione di sicurezza, i gestori delle infrastrutture già esistenti ed aperte al traffico ferroviario alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 162/2007 sono autorizzati a proseguire la propria attività.



