Indagini ferroviarie


Le indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti ferroviari sono condotte dall'Organismo investigativo costituito dalla Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 18 del DLvo n. 162/2007). L'Organismo investigativo svolge indagini a seguito di incidenti gravi e altri incidenti che lo stesso Organismo decida essere meritevole di indagine (art. 19 del DLvo n. 162/2007).

L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, invece, non ha obbligo di legge di condurre indagini sugli incidenti ma esercita la facoltà di condurre le ispezioni e le indagini di natura tecnica che dovesse ritenere necessarie per l'assolvimento dei propri compiti (art. 5 del DLvo n. 162/2007). Le indagini dell'Agenzia, pertanto, non sono sottoposte all'iter procedurale che il Capo V del DLvo n. 162/2007 detta al solo Organismo investigativo.

Le indagini svolte dall'Agenzia, quindi, possono essere rivolte solo a taluni aspetti di taluni incidenti, o agli approfondimenti che possono scaturire da essi, e non sono soggette all'obbligo di pubblicità, né con riferimento allo svolgimento né agli esiti.

L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, naturalmente, collabora con tutte le Autorità giudiziarie inquirenti che ne fanno richiesta, fornendo le valutazioni tecniche ed i riferimenti normativi di specie.

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