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24/05/2010 - Linee Guida per la redazione della Relazione annuale di sicurezza
Entro il 30 giugno di ogni anno, il Gestore dell'Infrastruttura e le Imprese Ferroviarie devono elaborare una relazione annuale sulla sicurezza relativa all'anno precedente.
Sulla base dell'analisi delle relazioni annuali relative all'anno 2008, l'Agenzia ha ritenuto necessario sostituire la rev. 00 delle "Linee guida per la redazione della Relazione annuale della sicurezza" emessa con la nota ANSF 03170/09 del 17/06/2009, con la presente rev. 01 delle stesse Linee Guida.
Si riporta anche il file excel delle tabelle Allegate alle Linee Guida per la redazione della Relazione annuale della sicurezza.
Si riportano di seguito le principali modifiche introdotte con la nuova versione delle linee guida in oggetto:
- sono stati aggiornati i riferimenti normativi;
- è stata sottolineata la necessità di predisporre una relazione annuale composta non solo dalle tabelle ma anche da una relazione descrittiva;
- è stata predisposta una nuova "tabella 1c - Dati di produzione" con la quale le Imprese Ferroviarie e i Gestori dell'Infrastruttura devono comunicare i dati di traffico di treni effettuati a loro riconducibili in qualità di impresa ferroviaria o di possessore della traccia ferroviaria;
- al punto 6.2 è stato introdotto il concetto degli indicatori del sistema di gestione della sicurezza come strumento idoneo alla misurazione del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza interni;
- al punto 6.3 "Indicatori Nazionali di sicurezza" sono state fornite ulteriori indicazioni per la compilazione delle tabelle e per la redazione della relativa parte descrittiva della Relazione;
- al punto 6.3 "CSI" è stata introdotta una nuova "tabella 5b - Precursori" nella quale devono essere descritti gli eventi riportati nella tabella 4b ed è stato chiarito che per le relazioni sugli anni successivi al 2009 ogni impresa ferroviaria dovrà comunicare i dati relativi al traffico per il quale ha effettivamente garantito la trazione;
- al punto 6.4 è stata riportata la definizione di audit, sono stati dettagliati ulteriormente gli elementi che devono essere riportati nella parte descrittiva della Relazione sui risultati degli audit interni ed è stata evidenziata a necessità di riportare una valutazione dell’efficacia dell'attività;
- al punto 6.5 sono state apportate alcune modifiche per evitare sovrapposizioni con i dati richiesti in altre parti della Relazione ed è stata soppressa la relativa tabella 7;
- al punto 6.6 sono stati indicati in maniera più esplicita i dati che le imprese ferroviarie e il gestore dell'infrastruttura devono comunicare all'Agenzia, incluse le informazioni relative all'applicazione dei Common Safety Methods e i provvedimenti adottati a seguito di incidenti.



